Condizioni generali
§ 1 Ambito di applicazione
(1) Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i contratti tra R&R Vivendi GbR, Ochtruper Straße 34a, 48455 Bad Bentheim, rappresentata dai suoi soci, che sono Roman Rötting e Roman Breitenbach (di seguito « il fornitore »), e i suoi clienti, aventi per oggetto prestazioni di mandatario ai sensi del § 35 comma 2 VerpackG e dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), nonché le connesse prestazioni di dichiarazione e assistenza.
(2) L’offerta è rivolta esclusivamente a imprenditori ai sensi del § 14 del codice civile tedesco. È esclusa la conclusione di contratti con consumatori.
(3) Condizioni difformi del cliente non diventano parte del contratto, anche se il fornitore non vi si oppone espressamente.
§ 2 Oggetto delle prestazioni
(1) Il fornitore assume per il cliente la funzione di mandatario per la responsabilità estesa del produttore nel settore degli imballaggi nella Repubblica Federale di Germania. L’estensione del mandato risulta dalla procura scritta rilasciata separatamente; ai sensi del § 35 comma 2 VerpackG comprende tutti gli obblighi del cliente derivanti dal diritto tedesco sugli imballaggi, ad eccezione dell’iscrizione secondo il § 9 VerpackG.
(2) Le prestazioni comprendono in particolare: il supporto e la guida del cliente durante la sua iscrizione nel registro degli imballaggi LUCID (l’iscrizione stessa spetta al cliente secondo il § 9 VerpackG), la conclusione del contratto di partecipazione al sistema in nome proprio del fornitore per le quantità di imballaggi del cliente, la trasmissione delle quantità comunicate dal cliente al sistema e al registro degli imballaggi, la ricezione delle comunicazioni ufficiali nonché la conservazione dei documenti forniti dal cliente.
(3) Non sono dovute: la verifica della correttezza sostanziale dei dati trasmessi dal cliente, la consulenza legale o fiscale nonché prestazioni per altri settori di prodotto o altri Stati, salvo diverso accordo.
(4) I contributi di partecipazione al sistema per le quantità di imballaggi del cliente sono economicamente a carico del cliente. Sono fatturati dal fornitore in modo trasparente e sono pagabili dal cliente in anticipo. Le dichiarazioni al sistema e al registro avvengono solo dopo il ricevimento integrale del pagamento.
§ 3 Conclusione del contratto e inizio delle prestazioni
(1) La presentazione delle prestazioni sul sito non costituisce un’offerta vincolante. Il contratto si perfeziona con la conferma d’ordine del fornitore in forma testuale.
(2) Il fornitore agisce non appena sussistono integralmente le seguenti condizioni: la procura firmata, tutti i dati e i documenti necessari all’esecuzione della prestazione nonché il ricevimento integrale del pagamento.
§ 4 Compenso e pagamento
(1) Il compenso del fornitore ammonta a 170 € per anno contrattuale. È esigibile alla conclusione del contratto e viene pagato in anticipo. Tutti i prezzi si intendono al netto dell’IVA di legge, ove applicabile; per clienti con partita IVA europea valida si applica l’inversione contabile.
(2) I contributi di partecipazione al sistema (§ 2 comma 4) non fanno parte del compenso di cui al comma 1. Dipendono dalle quantità effettive di imballaggi del cliente e sono conteggiati annualmente; eccedenze o minori quantità sono compensate con la fattura annuale successiva.
(3) In caso di ritardo nel pagamento del cliente si applicano le conseguenze di legge (§ 288 del codice civile tedesco).
(4) Se il cliente non si iscrive nel registro degli imballaggi LUCID (§ 5 comma 4), il fornitore non può effettuare la partecipazione al sistema, poiché essa presuppone necessariamente il numero di registrazione del cliente. In tal caso il fornitore rimborsa i contributi di partecipazione incassati, nella misura in cui non siano già stati versati al sistema. Il compenso di cui al comma 1 resta dovuto, poiché il fornitore ha reso le proprie prestazioni (redazione della procura, comunicazione del numero di mandatario, guida personalizzata e capacità riservata).
§ 5 Obblighi di collaborazione del cliente
(1) Il cliente mette a disposizione del fornitore tutti i dati, le informazioni e i documenti necessari all’esercizio del mandato in modo completo, corretto e tempestivo, in particolare le quantità di imballaggi per tipo di materiale entro i termini comunicati dal fornitore.
(2) Del contenuto, della completezza e della correttezza dei dati trasmessi risponde esclusivamente il cliente. Il fornitore trasmette i dati al sistema e agli enti competenti senza verificarne il contenuto.
(3) Il cliente comunica senza indugio ogni variazione dei propri dati anagrafici (ragione sociale, indirizzo, rappresentanza, marchi, partita IVA).
(4) Il cliente effettua personalmente l’iscrizione nel registro degli imballaggi LUCID ai sensi del § 9 VerpackG e vi indica il fornitore come mandatario. Tale iscrizione è strettamente personale e non può essere assunta dal fornitore. Il cliente comunica senza indugio al fornitore il numero di registrazione assegnatogli.
(5) Il fornitore richiede le quantità annuali all’inizio di ogni anno solare e sollecita successivamente il cliente almeno due volte. Se il cliente non fornisce i dati, il fornitore fissa entro il 1° aprile un termine supplementare fino al 20 aprile e indica le conseguenze. Se anche questo termine decorre inutilmente, il fornitore ha diritto di recedere in via straordinaria dal contratto e di deporre il mandato ai sensi del § 7 comma 3. Il fornitore non è tenuto a presentare dichiarazioni senza i dati del cliente né a stimare quantità.
(6) Se il cliente viola i propri obblighi di collaborazione, il fornitore non risponde delle conseguenze che ne derivano; resta impregiudicato il § 9.
§ 6 Manleva
(1) Il cliente tiene indenne il fornitore, i suoi soci e i suoi collaboratori da tutte le pretese di terzi nonché da sanzioni, tasse e costi derivanti dalla violazione da parte del cliente dei propri obblighi di legge o contrattuali, in particolare per dati errati, incompleti o tardivi.
(2) La manleva comprende i costi di un’adeguata difesa legale. Restano impregiudicati gli ulteriori diritti di legge del fornitore.
§ 7 Durata, disdetta, deposito del mandato
(1) Il contratto ha una durata di 12 mesi. Si prolunga di volta in volta di ulteriori 12 mesi se non viene disdetto in forma testuale con un preavviso di 30 giorni per la fine del periodo in corso.
(2) Resta impregiudicato il diritto di recesso straordinario per giusta causa. Sussiste giusta causa per il fornitore in particolare quando il cliente non paga il compenso dovuto o i contributi di partecipazione nonostante sollecito e termine supplementare, non fornisce i dati richiesti nonostante la richiesta o fornisce dati manifestamente errati.
(3) Al termine del contratto il fornitore ha il diritto e il dovere di deporre il mandato presso gli enti competenti e di far cessare o adeguare di conseguenza le iscrizioni nel registro relative al cliente. Si richiama l’attenzione sulle conseguenze giuridiche dell’assenza di un mandatario, tra cui il divieto di vendita in Germania.
(4) Il fornitore depone il mandato in tempo utile prima della scadenza dei termini di dichiarazione di legge se, nonostante il termine supplementare di cui al § 5 comma 5, non dispone dei dati del cliente necessari alla dichiarazione. In tal caso non ha luogo alcun rimborso del compenso; i contributi di partecipazione incassati ma non ancora versati vengono rimborsati.
§ 8 Esecuzione delle prestazioni, termini
(1) Il fornitore rende le proprie prestazioni entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi di tutte le condizioni di cui al § 3 comma 2. I termini per le dichiarazioni delle quantità presuppongono la tempestiva fornitura dei dati da parte del cliente ai sensi del § 5.
(2) Forza maggiore nonché disservizi presso enti registrali, autorità o sistemi non imputabili al fornitore prolungano adeguatamente i termini.
§ 9 Responsabilità
(1) Il fornitore risponde illimitatamente per dolo e colpa grave nonché in caso di lesione della vita, dell’integrità fisica e della salute.
(2) In caso di colpa lieve il fornitore risponde solo per la violazione di obblighi contrattuali essenziali (obblighi il cui adempimento rende possibile la regolare esecuzione del contratto e sul cui rispetto il cliente può regolarmente fare affidamento), nei limiti del danno prevedibile e tipico di questo tipo di contratto.
(3) Per il resto la responsabilità è esclusa. Resta impregiudicata la responsabilità derivante da norme imperative di legge.
§ 10 Protezione dei dati e riservatezza
(1) Il fornitore tratta i dati personali del cliente esclusivamente per l’esecuzione del contratto e secondo l’informativa sulla privacy.
(2) Entrambe le parti trattano come riservate le informazioni non pubbliche dell’altra parte, salvo obblighi di legge di divulgazione.
§ 11 Disposizioni finali
(1) Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.
(2) Foro esclusivo è, nei limiti consentiti dalla legge, la sede del fornitore.
(3) Se le presenti condizioni sono messe a disposizione in più lingue, fa fede la versione tedesca.
(4) Se singole disposizioni dovessero essere inefficaci, resta impregiudicata l’efficacia delle restanti disposizioni.
Versione del 31.07.2026